Titolo I
:: Natura e finalità dell'Associazione
Art. 1
(Natura)
È costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383 l'associazione di promozione
sociale denominata Periferie Sul Ring , con sede in Roma, nella Via
Benedetto Bordoni 50 . L'Associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, opera senza
limitazioni di durata.
Art. 2
(Finalità)
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di
Organizzazione di eventi .
Le sue finalità saranno sempre nel rispetto delle idee del singolo associato che a sua volta dovrà rispettare quelle dell’intera Assemblea. Saranno esclusi dai lavori dell’Associazione individui che perseguono idee politiche o ideologie violente, irrispettose, offensive , lesive della dignità dell’individuo.
Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue
attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici
e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.
Art. 3
(Attività istituzionali)
L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività
di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta
a rilanciare l’immagine dello sport del pugilato e dello sport in generale.
In particolare l'Associazione si prefigge di organizzare:
- eventi sportivi e culturali legati allo sport del pugilato e lo sport in generale;
- rappresentazioni cinematografiche, artistiche e culturali legate all’argomento;
-
creazione di reti informative ( sito web, bollettini ).
Titolo II
:: Gli Associati
Art. 4
(Definizione)
Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità
dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del
Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio
Direttivo.
Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.
Le
persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale
rappresentante o di persona da questo delegata.
È esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.
Art. 5
(Diritti ed obblighi degli Associati)
A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi
obblighi. In particolare, tutti gli Associati:
- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
-hanno diritto, ovvero sono tenuti, a prestare il lavoro preventivamente concordato;
-ciò che viene svolto a nome dell’Associazione non può essere venduto o riutilizzato per altri fini a titolo personale.
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
-
sono tenuti a rispettare il presente Statuto ed a versare la quota associativa annuale.
Art. 6
(Perdita della qualità di Associato)
La perdita della qualità di Associato avviene per:
a) dimissioni volontarie;
b) mancato versamento della quota associativa annuale;
c) morte;
d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio
all'Associato.
Titolo III
:: Disposizioni economico-finanziarie
Art. 7
(Entità ed amministrazione del patrimonio)
L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili
indicati nell'atto costitutivo.
Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed
immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni,
eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.
Il
patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo
da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
Art. 8
(Entrate dell'Associazione)
Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti
entrate:
a) le rendite del patrimonio;
b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle
attività istituzionali;
c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;
d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,
svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento
delle finalità istituzionali;
f) delle quote annuali associative.
In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono
essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.
Art. 9
(Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci)
L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
I bilanci
sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12
comma 1°.
L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle
attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Titolo IV
:: Organi dell'Associazione
Art. 10
(Organi)
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
Capo I
:: L'Assemblea degli Associati
Art. 11
(Composizione)
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati, che
siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea.
Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.
Art. 12
(Compiti)
L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di ottobre di
ciascun anno, il bilancio preventivo e per approvare, entro il mese di aprile di ciascun
anno, il bilancio consuntivo.
Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori.
L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- per modificare l’atto costitutivo e lo Statuto;
- per approvare il programma delle attività dell'Associazione;
- quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo
degli Associati.
In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la
presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il
numero degli intervenuti.
Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente
Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
L'Assemblea si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere
allegato l'ordine del giorno.
La convocazione deve avvenire, a mezzo di lettera
raccomandata, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, a mezzo di
telegramma o fax, almeno quarantotto ore prima della seduta.
Capo II
:: Il Consiglio Direttivo
Art. 13
(Composizione e nomina)
Il Consiglio direttivo è composto da quattro membri eletti fra gli Associati
dall'Assemblea.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono
essere riconfermati.
Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento,
decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con
un altro Associato il quale resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio
Direttivo e potrà essere riconfermato.
Qualora venisse meno la maggioranza dei
consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.
La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese
sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio
Direttivo.
Art. 14
(Decadenza ed obblighi dei consiglieri)
Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si
trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.
Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre
volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo.
Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al
Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la
decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato.
Nel caso in cui una
causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è
rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma
precedente, al Presidente.
I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione. Non
possono tutelare o promuovere gli interessi economici, politici o sindacali o di
categoria degli Associati, amministratori, dipendenti o di altri soggetti facenti parte, a
qualunque titolo, dell'organizzazione dell'ente o che allo stesso siano legati da rapporti
continuativi di prestazioni d'opera retribuite, nonché di soggetti che effettuino
erogazioni liberali all'ente.
Analogo divieto si applica anche ai coniugi, parenti ed
affini fino al quarto grado.
Art. 15
(Compiti)
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al
Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due
consiglieri.
Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le
domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di
Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiari la indegnità.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo,
nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione
dell'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.
Art. 16
(Convocazione e validità delle sedute)
II Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente alla quale deve
essere allegato l'ordine del giorno.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei
consiglieri.
Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali,
trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente.
Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente
Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei
presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Capo III
:: Il Presidente
Art. 17
(Elezione)
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente
ed il Vice Presidente, che durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il
Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del terzo comma del
precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi
indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in
carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.
Art. 18
(Compiti)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in
giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono
deliberati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente sorveglia il buon andamento
amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto,
promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.
Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea
degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi
d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del
Consiglio Direttivo alla prima riunione.
Spettano al Presidente tutti i poteri che il
Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.
Nei casi di decesso, dimissioni,
decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del
nuovo Presidente, il Vice Presidente.
Capo IV
:: Il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 19
(Composizione e nomina.)
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 20
(Compiti)
Al Collegio dei Revisori dei Conti spettano, in quanto compatibili con la natura
dell'Associazione, tutti i compiti previsti per il Collegio Sindacale delle società per
azioni dall'art. 2403 e seguenti del Codice Civile.
In particolare, il Collegio dei
Revisori dei Conti controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza
alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché la regolare
tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei
conti e delle scritture contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti redige una relazione
ai bilanci annuali; verifica la consistenza di cassa e resistenza dei valori e di titoli di
proprietà dell'Associazione, nonché degli atti amministrativi, dei contratti, delle entrate
e delle uscite.
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento,
anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Titolo V
:: Scioglimento dell'Associazione
Art.21
(Scioglimento)
Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato
dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.
Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita
con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di pubblica utilità.
In ogni caso i beni
dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e
dipendenti della stessa.
Titolo VI
:: Disposizioni finali
Art.22
(Modifica dello Statuto)
Il presente Statuto è modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea
degli Associati, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 23
(Rinvio a disposizioni vigenti)
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto
possibile, le disposizioni legislative vigenti.